Art. 4.
(Ufficio per la promozione
della musica italiana all'estero).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, denominato «Promitaliamusica». L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana.

 

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      2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle comunicazioni.
      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
      Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.